Art. 5.
(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza.
      2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica di informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

 

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      3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa.
      4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori del SIE e del SIN, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta di volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.